Per svolgere l'attività di un fondo comune di investimento sono necessari 4 soggetti distinti con compiti ben precisi e differenziati.

1) La società di gestione è costituita sotto forma di Società per Azioni da banche, società finanziarie e compagnie di assicurazione.

Deve aver ricevuto l'autorizzazione del Ministero del Tesoro attuando scelte operative in valori mobiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento per la gestione del fondo approvato in via ufficiale dalla Banca d'Italia.

La società di gestione è formata da esperti finanziari ed economici che gestiscono i capitali raccolti dal fondo investendoli in valori mobiliari diversificati e selezionati, preferibilmente in titoli quotati in mercati ufficiali, in base al frazionamento dei rischi e alla stabilizzazione dei redditi.

2) Il collocatore è il soggetto autorizzato al collocamento dei Fondi presso il pubblico.

In questo caso la legge stabilisce che per l'attività di sollecitazione del pubblico risparmio al di fuori della sede della società, le uniche entità autorizzate sono le banche e le Sim, le quali a loro volta possono avvalersi di promotori finanziari.

3) La banca depositaria è la banca autorizzata alla custodia del patrimonio del fondo e alla sua gestione ed effettua operazioni di compravendita dei titoli, dietro indicazione della società di gestione.

La banca depositaria ha una funzione di garanzia nei confronti dei partecipanti al fondo: ha infatti l'obbligo di accertare che le operazioni dei gestori siano conformi alle disposizioni di legge e al regolamento del fondo.

4) I partecipanti al fondo, o sottoscrittori, è l'ente composto da gruppi di risparmiatori sottoscriventi le quote che formano il fondo di investimento.

Possono partecipare al fondo sia persone fisiche che giuridiche.

La vendita può avvenire esclusivamente attraverso l'intermediazione di banche o Sim di distribuzione.